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Le misure delle indennita' per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, numero 465, per il personale ivi indicato, sono, modificate come segue:

  • 1)indennita oraria di fuori residenza: Direttori treni postali e capituruno............. L. 188 Rimanente personale.............................. L. 169
  • 2)indennita oraria di servizio: Direttori treni postali.......................... L. 38 Capiturno........................................ L. 34 Impiegati........................................ L. 31 Agenti in servizio di messaggere................. L. 30 Agenti in servizio di ambulante.................. L. 27
  • 3)indennita oraria serale e notturna per il servizio in viaggio: (secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)
  • 4)Indennita di percorrenza: per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, per ogni chilometro............................ L. 1,35 per i servizi sui treni accellerati e omnibus o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro..................................... L. 2 -

Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;321~art5 · fonte del testo