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Al personale dipendente dall'Amministrazione per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, puo', con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse allo espletamento delle proprie mansioni e in relazione alla organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Al personale sopra indicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennita' giornaliera ragguagliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella B, lettera F, sub dell'allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti. La predetta indennita' giornaliera non e' frazionabile. In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche e integrazioni.
Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010
