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Il personale di cui al precedente articolo 6 puo' essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprieta' riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, purche' abbia contratto idonea assicurazione per responsabilita' civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Amministrazione stessa con titolo ad un'indennita' mensile, globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso:

  • a)di lire 25.000 se trattasi di autorizzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
  • b)di lire 14.000 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero. Le indennita', predette sono rapportate per trentesimi ai giorni di effettivo servizio. Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 L'Amministrazione puo' autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennita' mensi le di lire 2.500. L'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e' abrogato.

Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;321~art7 · fonte del testo