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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi valutato in annue lire 2.570.000.000, si fara' fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione stessa, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, valutato in annue lire 121 milioni, si fara' fronte, per l'anno 1965, con variazioni compensative da apportarsi al bilancio dell'Azienda stessa su proposta della medesima. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;321~art8 · fonte del testo