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[1]L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, e' sostituito dal seguente: "I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

[2]Medaglia d'oro al valor militare.............. L. 60.000 Medaglia d'argento al valor militare............ L. 8.750 Medaglia di bronzo al valor militare............ L. 7.500

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 16 dicembre 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art1 · fonte del testo