Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, e' sostituito dal seguente: "I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

[2]Medaglia d'oro al valor militare.............. L. 60.000 Medaglia d'argento al valor militare............ L. 8.750 Medaglia di bronzo al valor militare............ L. 7.500 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 ottobre 1969, n.831

1

La L. 30 ottobre 1969, n.831 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che l'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 30 ottobre 1969, n. 831 sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1961 al 16 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 ottobre 1969, n.831

    La L. 30 ottobre 1969, n.831 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che l'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 30 ottobre 1969, n. 831 sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art1 · fonte del testo