Art. 1
Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, e' aumentato da 350 a 600. Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1 ottobre 1972.
Testo vigente dal 11 gennaio 1972
