I numeri 5) e 6) del primo comma dell'articolo 9 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, sono sostituiti dai seguenti: "5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'eta' necessaria per l'elettorato passivo;
- 6)dichiara l'inammissibilita' della lista nel caso in cui in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5) la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere". L'articolo 31 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e' sostituito dal seguente: "Art. 31. (Comitati consolari di assistenza). - All'atto del loro insediamento i comitati dell'emigrazione italiana assumono i compiti di coordinamento degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai comitati istituiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Entro i successivi sei mesi, l'organizzazione dell'assistenza nell'ambito della circoscrizione consolare viene programmata ai sensi dell'articolo 3 della legge".
Testo vigente dal 29 agosto 1986
