Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1985 al 9 ottobre 2010. 701 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

tolto: 1) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

tolto: a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi;

tolto: b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e le unita' di impiego;

tolto: c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti";

tolto: 2) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non abbiano gia' frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nella aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermita'.";

tolto: 3) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma: "Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale.";

tolto: 4) il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso e' riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.";

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: 5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 e' aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verra' stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potra' superare le 50 unita'.";

tolto: 6) il secondo e il terzo comma dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti: Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente. L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, e' effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, che e' presieduta dal comandante della scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualita' di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza diritto di voto un ufficiale della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresi' parte della commissione, di cui al precedente comma, in qualita' di membri, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della scuola ufficiali carabinieri. Nel caso in cui il comandante della scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1985-12-23;783~art1 · fonte del testo