Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1985 al 9 ottobre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-12-23;783~art3 · fonte del testo