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Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica. In caso di promozione al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto per la nuova funzione o qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello corrisposto nella precedente funzione o qualifica. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al primo comma del presente articolo, si ha riguardo alla anzianita' maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1961 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione nonche' alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data. Al personale, cui nella prima applicazione della presente legge competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1 luglio 1961 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1961, e' attribuito quest'ultimo stipendio.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1308~art3 · fonte del testo