Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010. 295 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
tolto: a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato Generale dello Stato lire 5.300.000;
tolto: b) Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 4.900.000;
tolto: c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 4.500.000;
tolto: d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari ad personam della Corte dei conti, anche con funzione di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 3.500.000;
tolto: e) Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.760.000;
tolto: f) Vice referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.520.000;
tolto: g) Vice referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 2.400.000;
tolto: h) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 1.800.000;
tolto: i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 1.440.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1308~art2 · fonte del testo