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La indennita' annua per spese di rappresentanza attribuita ai Presidenti di sezione e Avvocati generali della Corte suprema di cassazione, Presidenti e procuratori generali di Corte di appello, Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare e Vice avvocati generali dello Stato, di cui alle tabelle allegate alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e' stabilita, con decorrenza dal 1 luglio 1961, nella misura lorda di lire 500.000.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1308~art4 · fonte del testo