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Al personale contemplato dagli articoli precedenti cessato dal servizio anteriormente al 1 luglio 1961, o ai loro aventi diritto, la pensione e' riliquidata di ufficio con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1, 2 e 3 con riferimento al giorno di cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
