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L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' cosi' modificato: "L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia e' costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori. Il numero dei delegati per provincia non puo', comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti. Ogni elettore puo' votare per non piu' dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'. L'Assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non piu' di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'. L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni quattro anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa. L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che puo' essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1966 al 14 giugno 1970
