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L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' cosi' modificato: "La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

  • a)dodici artigiani eletti dall'assemblea;
  • b)un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
  • c)uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
  • d)il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata. Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo. Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1966 al 14 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-02-09;27~art3 · fonte del testo