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L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' cosi' modificato: "La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:
- a)dodici artigiani eletti dall'assemblea;
- b)un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
- c)uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- d)il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata. Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo. Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 maggio 1970, n. 307
1La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonche' del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo 2 della L. 307/1970.
Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 27 ottobre 1974
