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L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili". Le lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "b) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalita' di cui al primo comma dell'articolo 9"; "c) eleggere ogni quattro anni i vice-presidenti del Consiglio centrale nonche' tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto". Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni". L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1966 al 14 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-02-09;27~art4 · fonte del testo