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L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili". Le lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "b) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalita' di cui al primo comma dell'articolo 9"; "c) eleggere ogni quattro anni i vice-presidenti del Consiglio centrale nonche' tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto". Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni". L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni".1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 maggio 1970, n. 307

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La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonche' del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo 2 della L. 307/1970.

Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 27 ottobre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1970

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1966 al 14 giugno 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1970, n. 307

    La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonche' del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo 2 della L. 307/1970.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-02-09;27~art4 · fonte del testo