All'articolo 37 e' aggiunto il seguente comma: "Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art10 · fonte su Normattiva