Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente articolo 35-bis: "L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere a), b) e c); del n. 3, lettera, e), e dei un 4 e 5 del precedente articolo 34 e che conservi la capacita' militare, e' soggetto agli obblighi del servizio militare in qualita' di soldato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro per l'interno da notizia all'autorita' militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art9 · fonte su Normattiva