Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di "tenente generale ispettore".
Testo vigente dal 25 febbraio 1963
Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di "tenente generale ispettore".
Testo vigente dal 25 febbraio 1963
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art31 · fonte su Normattiva