Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di "tenente generale ispettore".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art31 · fonte su Normattiva