[1]Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sostituito con l'articolo 14 della presente legge.

[2]TABELLA ORGANICA del ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo delle guardia di pubblica sicurezza Tenenti generali................................. n. 1 Maggiori generali................................ " 9 Colonnelli....................................... " 40 Tenenti colonnelli............................... " 130 Maggiori......................................... " 170 Capitani......................................... " 410 Tenenti e sottotenenti........................... " 450

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art36 · fonte su Normattiva