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Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, e' sostituito dal seguente: "Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'".

Testo in vigore dal 12 agosto 1985 al 27 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;405~art1 · fonte del testo