Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1985 al 27 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di tribunale applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di magistrato di appello, se a tale data abbiano conseguito detta qualifica; nel caso non l'abbiano conseguita, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Testo in vigore dal 12 agosto 1985 al 27 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-07-30;405~art2 · fonte del testo