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I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di tribunale applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di magistrato di appello, se a tale data abbiano conseguito detta qualifica; nel caso non l'abbiano conseguita, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
Testo in vigore dal 12 agosto 1985 al 27 marzo 2001
