L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957 n. 235 e' sostituito dal seguente: "L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'istituto universitario o dell'ospedale o dell'istituto di cura privato o dell'obitorio dove e' stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'istituto universitario o del direttore dell'ospedale o del direttore dell'istituto di cura privato o del direttore dell'obitorio".

Testo vigente dal 6 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;519~art5 · fonte del testo