Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il testo dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria e' convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini Scolastici. Il parere del Consiglio superiore in tali casi e' obbligatorio. Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti. Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio. Inoltre, il Ministro puo' presiedere le adunanze di ciascuna Sezione. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-02;699~art3 · fonte del testo