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Il testo dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria e' convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini Scolastici. Il parere del Consiglio superiore in tali casi e' obbligatorio. Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti. Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio. Inoltre, il Ministro puo' presiedere le adunanze di ciascuna Sezione. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti".

Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-02;699~art3 · fonte del testo