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Il testo dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "La prima Sezione e' presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed e' cosi' composta:

  • a)le Facolta' universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facolta' di medicina e chirurgia; quattro dalle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; due dalle Facolta' di ingegneria e di ingegneria aeronautica; uno dalle Facolta' di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia: due dalle Facolta' di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facolta' di medicina veterinaria; due dalle Facolta' di agraria uno dalle Facolta' di farmacia. Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facolta' siano compresi due o piu' professori della stessa disciplina, e' eletto solo quello che ha ottenuto piu' voti, o, a parita' di voti, il piu' anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuti il maggior numero di voti;
  • b)un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;
  • c)altri otto membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Universita' o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Universita' libere, nel caso in cui nessun professore di Universita' libera sia stato eletto. Il Ministro procedera' a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facolta'".

Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-02;699~art4 · fonte del testo