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Il testo dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "La prima Sezione e' presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed e' cosi' composta:
- a)le Facolta' universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facolta' di medicina e chirurgia; quattro dalle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; due dalle Facolta' di ingegneria e di ingegneria aeronautica; uno dalle Facolta' di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia: due dalle Facolta' di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facolta' di medicina veterinaria; due dalle Facolta' di agraria uno dalle Facolta' di farmacia. Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facolta' siano compresi due o piu' professori della stessa disciplina, e' eletto solo quello che ha ottenuto piu' voti, o, a parita' di voti, il piu' anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuti il maggior numero di voti;
- b)un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;
- c)altri otto membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Universita' o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Universita' libere, nel caso in cui nessun professore di Universita' libera sia stato eletto. Il Ministro procedera' a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facolta'".
Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
