Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1962. Con effetto dal 1 luglio 1963 le retribuzioni previste dalla tabella allegata sono maggiorate del 10 per cento. Le nuove retribuzioni con effetto rispettivamente dalle predette date del 1 luglio 1962 e del 1 luglio 1963 saranno considerate, ai fini degli assegni vitalizi ali cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, numero 1296, anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1 febbraio 1958 in poi o dei loro aventi causa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-06;13~art12 · fonte del testo