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La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1962. Con effetto dal 1 luglio 1963 le retribuzioni previste dalla tabella allegata sono maggiorate del 10 per cento. Le nuove retribuzioni con effetto rispettivamente dalle predette date del 1 luglio 1962 e del 1 luglio 1963 saranno considerate, ai fini degli assegni vitalizi ali cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, numero 1296, anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1 febbraio 1958 in poi o dei loro aventi causa.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
