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Nell'albo di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1296, sono altresi' iscritti, in aggiunta ai soggetti previsti dall'articolo 27 della legge stessa, coloro che, anteriormente al 1 gennaio 1960, hanno avanzato domanda per essere utilizzati come assuntori e che alla stessa data, siano gia' stati riconosciuti idonei, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonche' coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti alla data del 1 marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici. Nell'albo stesso sono anche iscritti i dipendenti di assuntori gia' in servizio alla data del 1 marzo 1960, nonche' coloro che nella posizione di incaricati hanno occupato posti di assuntori per almeno 300 giornate nel periodo dal 1 marzo 1960 al 31 maggio 1962, i quali superino l'esame professionale e sia accertato nel loro confronti il possesso requisiti morali e fisici. L'applicazione dei precedenti due commi avviene su domanda degli interessati da produrre entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-06;13~art8 · fonte del testo