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Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente capo: "Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI. Art. 15-bis. - (Istituzione del patrocinio). - 1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonche' negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonche' ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attivita' economica. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. 2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalita' ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato. 3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Art. 15-quater. - (Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. 2. L'istanza, a pena di inammissibilita', e' sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. 3. L'istanza e' presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione. Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza prevista dall'articolo 15-quater e' redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilita', oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se gia' pendente, cui si riferisce:
- a)l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
- b)un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 15-ter;
- c)l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza e' accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. Puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista. 4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere. 5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 e' causa di inammissibilita' dell'istanza. Art. 15-sexies. - (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione. 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:
- a)la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;
- b)l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
- c)gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne e' spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;
- d)i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennita' ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies;
- e)sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;
- f)le inserzioni per le finalita' sopra indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
- g)sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicita' ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;
- h)sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;
- i)sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta. Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennita) - 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite. Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Art. 15-nonies. - (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonche' il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. 2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies. Art. 15-decies. - (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza e' trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente. 3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies. 4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. 5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). - 1. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al giudice. 2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies. Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonche' un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge. Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento. 4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennita', ridotti della meta'. 2. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. 3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale. 4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione e' trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate. 5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. 6. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). - 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario e' nullo. 2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale. Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa. 3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 e' effettuata nella misura percentuale corrispondente. 4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennita' dovuti al difensore. Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). - 1. L'azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. 2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia. 3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed e' vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario e' nullo. 4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice e' obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto. 5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura e' tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato. 6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti. Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione. Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1 luglio 2002. 2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1 luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.".
Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002
