Art. 2755 c.c. — Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva