All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attivita' svolte dalle»;
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Testo vigente dal 12 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;39~art4 · fonte su Normattiva