La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potra' superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione. Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.

Testo vigente dal 10 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-23;8~art2 · fonte su Normattiva