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Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972. 595 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque. La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliandogli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo ad Fondo. L'ammontare annuo della pensione e' maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di eta' non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di eta' superiore se inabile al lavoro. Nel caso di invalidita' per causa di servizio la relativa pensione non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

tolto: a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianita' contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento

tolto: b) 80 per cento della retribuzione per una anzianita' contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidita', di grado pari o inferiore al 90 per cento;

tolto: c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianita' contributiva, nel caso di invalidita' di grado superiore al 90 per cento. L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidita' prima del compimento del 65° anno di eta', se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianita' con le seguenti riduzioni: del 21 per (cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna; del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora rispettivamente, i 63 ed i 61 anni del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora rispettivamente, i 64 ed i 62 anni; del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione. Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di eta' se uomo e del 58° se donna, dara' diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento. L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianita' contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianita', anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di eta'. I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della, legge 12 agosto 1962, n. 1338".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1971, n. 1079

    La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art4 · fonte del testo