Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I punti a) e c) dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono sostituiti dai seguenti: "a) ad una pensione per invalidita' dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;
tolto: c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 25 novembre 1971, n. 1079
La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art3 · fonte del testo