Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I punti a) e c) dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono sostituiti dai seguenti: "a) ad una pensione per invalidita' dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;

tolto: c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1971, n. 1079

    La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art3 · fonte del testo