Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilita'; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

Testo vigente dal 16 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526~art10 · fonte su Normattiva