I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. Per i singoli prestiti, la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze. Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento.

Testo vigente dal 16 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526~art8 · fonte su Normattiva