Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dai seguenti: "L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale. L'indennita' va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari". Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, e' sostituito dal seguente: "A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennita' di espropriazione, in relazione alla difficolta' di trasferire e ricostituire l'azienda".

Testo vigente dal 5 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;739~art3 · fonte su Normattiva