1. L'articolo 9 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 314/2002

    Questione inammissibile
    4 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149 - 'rectè: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti di un minore. La norma non può infatti essere applicata nel giudizio 'a quò essendo stabilita, dal decreto legge n. 150 del 2001 (convertito con modificazioni nella legge n. 240 del 2001), la vigenza in via transitoria delle disposizioni processuali, di cui alla precedente legge n. 184 del 1983, fino al 30 giugno 2002.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art9 · fonte su Normattiva