Art. 5 — Premi di qualità ai cortometraggi
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Il primo comma dell'articolo 11 e' sostituito con i seguenti: "I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalita', corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'. I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito. Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:
- a)due premi da lire 10 milioni ciascuno;
- b)otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
- c)venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno. Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
