Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 6 — Film prodotti per ragazzi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Alla fine del secondo comma dell'articolo 16 e' aggiunto il seguente periodo: "La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
