La lettera e) dell'articolo 6 della legge 5,agosto 1962, n. 1257, e' sostituita dalla seguente: "I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane)".

Testo vigente dal 8 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-05;157~art4 · fonte del testo