All'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' aggiunto il seguente comma: "Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni".

Testo vigente dal 8 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-05;157~art5 · fonte su Normattiva