L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".

Testo vigente dal 8 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-05;157~art3 · fonte del testo