L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".
Testo vigente dal 8 maggio 1978
