Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dopo le parole "30 marzo 1957, n. 361", sono inserite le parole "e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136". Al predetto articolo 12 e' aggiunto il seguente comma: "I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione".
Testo vigente dal 8 maggio 1978
