Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo". Al secondo comma dell'articolo 22 dopo le parole "Tali contributi sono proporzionalmente ridotti" sono inserite le parole "corrispondentemente al relativo scaglione di tirature".

Testo vigente dal 3 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-30;137~art9 · fonte su Normattiva