Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 32 — Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416

L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformita' alla normativa generale sulle societa'.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art32 · fonte su Normattiva